Ente Pro Loco Italiane Aps riconosicuta Rete Associativa RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore – Decreto Ministero del Lavoro
n° 173 del 14/09/2023 (art. 47, comma 3 lett. a) del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 10, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020)
Il D. Lgs. 117/2017 istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS).
Dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore ma le Pro Loco, prima di procedere all’iscrizione al Registro, dovranno adeguare preventivamente gli Statuti in base al d. Lgs 117/2017 attraverso questi semplici passaggi:
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci con all'o.d.g.: "Adeguamento Statuto Terzo Settore D. Lgs 117/2017 e adempimenti registrazione"
Accedere con SPID al RUNTS sul portale dedicato e seguire le istruzioni
Entro 60 gg., qualora l'ufficio competente non comunica eventuali correzioni o integrazioni, vale il "silenzio-assenso" e la Pro Loco diventerà Ente di Terzo Settore
L'art. 18 comma 1 del D. Lgs 117/2017 ha previsto l'obbligo per gli Enti di Terzo Settore che si avvalgono di volontari di assicurarli:
- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.
Devono essere assicurati i soci occasionali e non occasionali lasciando alle Pro Loco la decisione di intendere le due categorie di Soci in base alle attività che svolgono.
L'art. 17 comma 1 del D. Lgs 117/2017 istituisce:
- il Registro dei Volontari nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente anche in modo non occasionale;
- il Libro degli associati nel quale sono contenuti i soci dell'ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso
Soci occasionali: possono essere tali anche i Soci impiegati in eventi o manifestazioni in generale
Il registro dei Volontari deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato che deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Nel registro bisogna indicare, per ciascun volontario:
1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
3. la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.
Il registro può essere in forma elettronica e/o telematica, garantendo l'immutabilità delle date e dei contenuti apposti.
Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.
Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:
Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:
Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).
Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Il codice del Terzo settore prevede infatti che le Odv e le Aps, qualora abbiano come associati altri enti giuridici, questi possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:
Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.
Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:
Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.
Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:
Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.
Il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2024, con riferimento al 31 dicembre dell’anno appena trascorso.
Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2023.
Nonostante la scadenza non sia così vicina, il consiglio per gli enti è comunque quello di effettuare il prima possibile la rilevazione di quelle informazioni e di procedere alla comunicazione sulla piattaforma del Runts.
Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.
Nello specifico:
Si ricorda che per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
Per info su Terzo Settore e Runts scrivi a: runts@enteprolocoitaliane.com
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