IL PROGETTO EPLI
Adempimenti TERZO SETTORE
Ente Pro Loco Italiane Aps riconosicuta Rete Associativa RUNTS – Registro Unico Nazionale Terzo Settore – Decreto Ministero del Lavoro
n° 173 del 14/09/2023 (art. 47, comma 3 lett. a) del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’art. 10, comma 3 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020)
Il D. Lgs. 117/2017 istituisce il RUNTS quale Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS).
Dal 23 Novembre 2021 è attivo il Registro Unico del Terzo Settore ma le Pro Loco, prima di procedere all’iscrizione al Registro, dovranno adeguare preventivamente gli Statuti in base al d. Lgs 117/2017 attraverso questi semplici passaggi:
Adeguamento STATUTO ed iscrizione RUNTS
Convocazione Assemblea Ordinaria dei Soci con all'o.d.g.: "Adeguamento Statuto Terzo Settore D. Lgs 117/2017 e adempimenti registrazione"
- Recarsi presso l'Agenzia delle Entrate territoriale e registrare il nuovo Statuto (art. 82 del D. Lgs. esenta le Associazioni dal pagamento della registrazione delle modifiche Statutarie)
- Il rappresentante legale deve dotarsi di SPID e firma elettronica
Accedere con SPID al RUNTS sul portale dedicato e seguire le istruzioni
Entro 60 gg., qualora l'ufficio competente non comunica eventuali correzioni o integrazioni, vale il "silenzio-assenso" e la Pro Loco diventerà Ente di Terzo Settore
Obblighi di gestione
L'art. 18 comma 1 del D. Lgs 117/2017 ha previsto l'obbligo per gli Enti di Terzo Settore che si avvalgono di volontari di assicurarli:
- contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato;
- per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività stessa.
Devono essere assicurati i soci occasionali e non occasionali lasciando alle Pro Loco la decisione di intendere le due categorie di Soci in base alle attività che svolgono.
L'art. 17 comma 1 del D. Lgs 117/2017 istituisce:
- il Registro dei Volontari nel quale sono iscritti i soggetti che svolgono attività di volontariato per l'ente anche in modo non occasionale;
- il Libro degli associati nel quale sono contenuti i soci dell'ente, che possono essere al contempo volontari dello stesso
Soci occasionali: possono essere tali anche i Soci impiegati in eventi o manifestazioni in generale
Modalità di tenuta dei registri
Il registro dei Volontari deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e bollato in ogni foglio da un notaio o da un altro pubblico ufficiale a ciò abilitato che deve dichiarare nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono.
Nel registro bisogna indicare, per ciascun volontario:
1. il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
2. la residenza o, in alternativa, il domicilio laddove non coincidente;
3. la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che devono corrispondere alla data di iscrizione e cancellazione della persona nel registro.
Il registro può essere in forma elettronica e/o telematica, garantendo l'immutabilità delle date e dei contenuti apposti.
Aggiornamento dati registro unico Terzo Settore
Il decreto ministeriale 106 del 2020, all’art.8, comma 6, lettera r), offre indicazioni più precise riguardo al tipo di aggiornamento che deve essere effettuato.
Per quanto riguarda gli associati, si specifica che deve essere aggiornato il numero di coloro ai quali è riconosciuto il diritto di voto, distinguendoli per:
- numero di persone fisiche;
- numero di enti giuridici, identificandoli e specificando per ognuno se iscritto o meno nella stessa sezione del Runts dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Tali informazioni sono fondamentali poiché il codice del Terzo settore dispone per Odv e Aps regole specifiche riguardo alla compagine associativa, la quale deve essere composta:
- per le Odv, da almeno 7 persone fisiche o 3 Odv;
- per le Aps, da almeno 7 persone fisiche o 3 Aps.
Si ricorda che, nel caso in cui il numero di associati si riduca al di sotto dei limiti menzionati, gli stessi enti devono aggiornare l’informazione al Runts entro 30 giorni dal verificarsi di tale riduzione e devono reintegrare il numero minimo entro un anno, pena la cancellazione dal registro unico (che può essere evitata chiedendo l’iscrizione in un’altra sezione del Runts).
Allo stesso modo è fondamentale indicare, qualora si tratti di Odv e Aps che hanno come associati enti giuridici, l’eventuale sezione del Runts in cui tali enti siano iscritti, segnalando se si tratti o meno della stessa sezione in cui è iscritto l’ente che sta effettuando l’aggiornamento.
Il codice del Terzo settore prevede infatti che le Odv e le Aps, qualora abbiano come associati altri enti giuridici, questi possano essere solamente altri enti del Terzo settore (Ets) o altri enti senza scopo di lucro (fra questi ultimi vi rientrano anche le pubbliche amministrazioni e gli altri enti pubblici: il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha chiarito questo aspetto nella nota ministeriale n. 6214 del 9 luglio 2020), a condizione:
- per le Odv, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Odv (esemplificando, se un’Odv associa 3 Aps e 2 associazioni generiche non Ets, dovrà avere all’interno della base associativa almeno 10 Odv);
- per le Aps, che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Aps (esemplificando, se un’Aps associa 7 Odv, 2 associazioni generiche non Ets e un ente pubblico dovrà avere all’interno della base associativa almeno 20 Aps).
Anche tale dato è fondamentale per valutare il rispetto della proporzione menzionata e quindi il mantenimento della qualifica di Odv o Aps: qualora essa venisse meno, la conseguenza è la cancellazione dell’ente dalla sezione di riferimento del registro unico.
Altre informazioni da aggiornare sono quelle relative:
- al numero dei volontari iscritti nel registro dei volontari dell’ente;
- al numero dei volontari degli enti aderenti di cui l’ente si avvale, per le reti associative o comunque per gli enti di secondo livello.
Anche questo è un dato imprescindibile e necessario per Odv e Aps, dato che entrambe devono svolgere la loro attività avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Infine, ulteriore dato da aggiornare è quello degli eventuali lavoratori in forza presso le Odv e le Aps, intendendosi per tali i lavoratori dipendenti e/o parasubordinati con apertura di posizione assicurativa. Il dato che deve essere aggiornato nel Runts riguarda esclusivamente tali tipologie di lavoratori.
Il codice del Terzo settore prevede anche in questo caso dei limiti stringenti riguardo alla possibilità per Odv e Aps di avvalersi di lavoratori, il cui numero:
- nelle Odv, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari;
- nelle Aps, non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.
Sulla nozione di “lavoratore”, e su cosa debba essere ricompreso in essa ai fini del computo delle percentuali menzionate, il Ministero ha fornito alcuni chiarimenti con la nota ministeriale n. 18244 del 30 novembre 2021, alla quale si rimanda.
Il termine che le Odv e le Aps devono rispettare per aggiornare tali informazioni è quello del prossimo 30 giugno 2024, con riferimento al 31 dicembre dell’anno appena trascorso.
Ciò significa che i dati degli associati, dei volontari e degli eventuali lavoratori sono quelli relativi al 31 dicembre 2023.
Nonostante la scadenza non sia così vicina, il consiglio per gli enti è comunque quello di effettuare il prima possibile la rilevazione di quelle informazioni e di procedere alla comunicazione sulla piattaforma del Runts.
Per comunicare i dati menzionati in precedenza, le Odv e le Aps devono effettuare sul Runts una pratica di “variazione” aggiornando le relative informazioni nella sezione “Dati principali”.
Nello specifico:
- il numero di associati persone fisiche va aggiornato nella sottosezione “Dati ente”;
- il numero di associati enti giuridici nella sottosezione “Compagine sociale - persone non fisiche”, in cui si dovrà indicare per ognuno la denominazione, il codice fiscale e se la sezione di appartenenza è la stessa o meno (“affine” o “non affine”) di quella dell’ente che sta effettuando l’aggiornamento. L’inserimento può essere fatto manualmente oppure tramite un apposito file excel, il quale è scaricabile dalla piattaforma e deve poi essere compilato e ricaricato sulla stessa;
- il numero dei lavoratori dipendenti e/o parasubordinati, dei volontari iscritti nel registro dell’ente e dei volontari provenienti da altri enti, nella sottosezione “Numero forza lavoro e volontari”. Essendo informazioni da comunicare obbligatoriamente, qualora un ente non si avvalesse di alcun lavoratore, deve comunque compilare l’apposita voce indicando il valore zero (0).
Si ricorda che per poter fare accesso ed operare sulla piattaforma del registro unico nazionale del Terzo settore e di conseguenza interagire con gli uffici competenti, le organizzazioni devono necessariamente dotarsi di alcuni strumenti digitali di comunicazione:
- la posta elettronica certificata (Pec) dell’ente (non di uno dei suoi membri né di un professionista collegato all’organizzazione);
- lo Spid (sistema pubblico di identità digitale) o carta d'identità elettronica (Cie), e la firma digitale (in modalità CAdES) personali del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato (componente del consiglio direttivo o dell’eventuale organo di controllo).
Per info su Terzo Settore e Runts scrivi a: runts@enteprolocoitaliane.com
IL PROGETTO EPLI
PROCEDURA ISCRIZIONE RUNTS
RENDICONTAZIONE NEL TERZO SETTORE, LE NOVITA’ DEL PACCHETTO SEMPLIFICAZIONI
(Da Cantiere Terzo Settore: https://www.cantiereterzosettore.it/rendicontazione-nel-terzo-settore-le-novita-del-pacchetto-semplificazioni/)
In una circolare, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiarisce alcune indicazioni che riducono gli oneri amministrativi per molte organizzazioni e introducono modifiche su organo di controllo e di revisione. Ecco una panoramica delle modifiche e dei tempi di entrata in vigore
Con la circolare n. 6 del 9 agosto 2024 il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha chiarito alcuni profili di fondamentale importanza in merito alle modifiche al codice del Terzo settore apportate con la legge n. 104 del 2024.
Rispetto ai cambiamenti normativi intervenuti (per una panoramica dei quali si rimanda all’articolo “Approvato il pacchetto di semplificazioni per il Terzo settore”), che hanno avuto come obiettivo quello di semplificare gli oneri amministrativi in particolare per gli enti del Terzo settore (Ets) di dimensioni più ridotte, la circolare menzionata si concentra soprattutto sulle modifiche apportate alla disciplina di bilancio per gli enti del Terzo settore e sull’innalzamento dei limiti dimensionali previsti per la nomina dell’organo di controllo e di revisione.
Prima di analizzare nel dettaglio il contenuto del documento, è importante sottolineare come il Ministero chiarisca come l’eventuale difformità o contrasto tra le clausole degli statuti oggi vigenti e il contenuto degli articoli del codice del Terzo settore oggetto di modifica da parte della nuova disciplina non comporti per gli enti l’obbligo di adottare un’ulteriore modifica statutaria. Gli statuti potranno quindi rimanere nella formulazione attuale, e le organizzazioni interessate provvederanno alla modifica alla prima occasione utile.
I limiti dimensionali per la redazione del bilancio e il profilo della personalità giuridica
Una delle modifiche più rilevanti è sicuramente quella che ha riguardato la disciplina del bilancio degli Ets, contenuta nell’art. 13 del codice.
La facoltà di redigere il bilancio utilizzando il rendiconto per cassa (il modello D degli schemi approvati con decreto ministeriale n. 39 del 2020) è oggi riconosciuta agli enti del Terzo settore aventi entrate non superiori a 300.000 euro (in luogo dei precedenti 220.000), mentre è stato introdotto l’ulteriore limite dimensionale dei 60.000 euro di entrate, al di sotto delle quali l’ente può adottare un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato, che riporti l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata.
A fronte di aver assicurato ad un maggior numero di Ets la possibilità di redigere il bilancio in una forma ancora più snella e semplificata, è stato d’altro canto posto un limite all’utilizzo di tale regime semplificato ai soli enti privi di personalità giuridica: più nello specifico, gli enti dotati di personalità giuridica che abbiano fatto registrare entrate superiori a 60.000 euro ma inferiori a 300.000 devono redigere il bilancio nella forma completa (comprensivo quindi di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione), mentre quelli che invece hanno avuto entrate pari o inferiori a 60.000 possono utilizzare la nuova modalità del rendiconto per cassa ulteriormente semplificato. Tale ultima modifica risponde all’esigenza di garantire ai terzi la conoscibilità della consistenza del patrimonio, e di conseguenza la capacità dell’ente di far fronte alle obbligazioni assunte.
Rimane ovviamente la possibilità per gli amministratori dell’ente, anche qualora lo stesso rientri all’interno delle soglie previste per l’utilizzo del rendiconto per cassa, di optare per la redazione del bilancio in forma completa.
Nella tabella sottostante si riepilogano in forma schematica le diverse casistiche di redazione del bilancio previste dal nuovo art. 13 del codice del Terzo settore.
TIPOLOGIA DI ETS | VOLUME DI ENTRATE | REDAZIONE DEL BILANCIO |
Ets privo di personalità giuridica | Pari o inferiore a 60.000 euro | – Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa nella nuova forma semplificata – Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa (Modello D degli attuali schemi) – Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro | – Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa (Modello D degli attuali schemi) – Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |
Superiori a 300.000 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |
Ets dotato di personalità giuridica | Pari o inferiore a 60.000 euro | – Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa nella nuova forma semplificata – Possibilità di utilizzare il rendiconto per cassa (Modello D degli attuali schemi) – Possibilità di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
Superiore a 60.000 euro e fino a 300.000 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) | |
Superiori a 300.00 euro | Obbligo di redigere il bilancio in forma completa (stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione) |
L’entrata in vigore dei nuovi limiti dimensionali
La circolare ministeriale chiarisce poi come, nonostante le modifiche normative siano entrate in vigore il 3 agosto scorso, i nuovi limiti dimensionali per la redazione del bilancio si applicheranno a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio successivo a quello in corso alla data del 3 agosto 2024, avuto riguardo al volume di entrate conseguite nell’esercizio precedente.
Le casistiche possibili sono le seguenti:
- per gli Ets il cui esercizio finanziario coincide con l’anno solare, la nuova disciplina si applicherà a partire dal bilancio relativo all’anno 2025, avendo come parametro le entrate conseguite nel 2024;
- per gli Ets aventi esercizio finanziario con inizio al 1° settembre, o comunque in una data dell’anno 2024 successiva a quella del 3 agosto, le nuove disposizioni si applicheranno già a partire dall’esercizio finanziario 2024-2025, avendo ad oggetto il volume di entrate di cui all’esercizio 2023-2024;
- per gli Ets il cui esercizio finanziario abbia avuto inizio il 1° luglio, o comunque in una data antecedente a quella del 3 agosto 2024, i nuovi limiti si applicheranno a partire dal bilancio 2025-2026, con riferimento alle entrate dell’esercizio 2024-2025, e ciò in ragione del fatto che la modifica normativa è intervenuta in data successiva all’apertura dell’esercizio 2024-2025.
Provando ad esemplificare: un Ets con esercizio sociale coincidente con l’anno solare che nel 2024 abbia avuto entrate per 280.000 euro, e non sia in possesso della personalità giuridica, potrà redigere il bilancio dell’annualità 2025 (da approvare nel 2026) nella forma del rendiconto per cassa (utilizzando il Modello D degli schemi di bilancio).
Anche in questo caso, nella tabella sottostante sono riepilogate le diverse casistiche appena elencate.
TIPOLOGIA DI ETS | APPLICABILITÀ DEL NUOVO REGIME |
Ets con esercizio finanziario coincidente con l’anno solare | A partire dal bilancio 2025, con riferimento alle entrate dell’esercizio 2024 |
Ets con esercizio finanziario iniziato | A partire dal bilancio 2024-2025, |
Ets con esercizio finanziario iniziato | A partire dal bilancio 2025-2026, |
La possibilità di redigere il bilancio secondo il nuovo rendiconto per cassa ulteriormente semplificato
In relazione alla possibilità di redigere il bilancio secondo il rendiconto per cassa ulteriormente semplificato (riportando l’indicazione delle entrate e delle uscite in forma aggregata), concessa con le nuove disposizioni agli Ets dotati o privi di personalità giuridica con entrate annuali pari o inferiori a 60.000 euro, il Ministero chiarisce come tale opzione ad oggi non sia operativa, e lo diventerà solo nel momento in cui sarà reso disponibile il nuovo modello di rendiconto per cassa. Quest’ultimo dovrà infatti essere adottato nel prossimo futuro con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia, previo parere obbligatorio del Consiglio nazionale del Terzo settore.
Nelle more dell’adozione, gli Ets che stanno sotto il limite dimensionale menzionato potranno ovviamente continuare ad optare per la redazione del rendiconto utilizzando il Modello D degli schemi di bilancio approvati con decreto ministeriale n. 39 del 2020.
La nuova tempistica per l’obbligo di deposito dei bilanci
Un’ulteriore fondamentale modifica è intervenuta con riguardo all’obbligo di deposito al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) di determinati documenti, ed in particolare del bilancio di esercizio (nella forma completa o del rendiconto per cassa), del bilancio sociale e dei rendiconti delle raccolte pubbliche occasionali di fondi.
È stato infatti rimosso il termine del 30 giugno di ogni anno, sostituito dal nuovo riferimento temporale, che per gli Ets non commerciali si sostanzia nei 180 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio finanziario. Si precisa che, per quanto riguarda invece gli Ets che svolgono attività commerciale in maniera esclusiva o prevalente (i quali sono soggetti all’iscrizione non solo nel Runts ma anche al registro delle imprese), il termine per il deposito al registro imprese dei documenti menzionati in precedenza è quello dei 60 giorni successivi all’approvazione degli stessi.
La ratio della modifica è stata quella di ridurre lo spazio di tempo che, con il sistema precedente, poteva crearsi tra il momento di adozione della delibera di approvazione del bilancio e la conoscibilità di quest’ultimo presso i terzi, nonché quella di andare incontro in particolar modo agli enti per i quali l’esercizio finanziario non coincide con l’anno solare.
In relazione a tale profilo, il chiarimento ministeriale è intervenuto precisando come il nuovo regime relativo al deposito dei bilanci e dei documenti menzionati in precedenza si applica nei confronti di tutti quelli approvati dopo il 3 agosto 2024, data di entrata in vigore della Legge n. 104 del 2024.
I nuovi limiti dimensionali previsti per la nomina dell’organo di controllo e di revisione, e gli effetti sugli incarichi ad oggi in essere
Un ultimo profilo di chiarimento ha riguardato l’innalzamento dei limiti dimensionali previsti per la nomina dell’organo di controllo e di revisione, conseguenza delle modifiche introdotte all’art. 13 del codice del Terzo settore.
Qui di seguito sono riepilogati i nuovi limiti previsti per la nomina di tali organi.
ORGANO | LIMITE 1 | LIMITE 2 | LIMITE 3 |
Organo di controllo | Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 150.000 euro | Ricavi, rendite, proventi, entrate: 300.000 euro | Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 7 unità |
Organo di revisione | Totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.500.000 euro | Ricavi, rendite, proventi, entrate: 3.000.000 euro | Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità |
Si ricorda che l’obbligo della nomina (dell’organo di controllo per gli Ets aventi forma associativa, dell’organo di revisione per gli Ets costituiti in forma di associazione o di fondazione) scatta nel momento in cui vengono superati per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti menzionati nella tabella.
Con riferimento al profilo temporale di applicazione di tali disposizioni, il Ministero richiama le note ministeriali n. 11560 del 2 novembre 2020 e n. 14432 del 22 dicembre 2023, ribadendo il principio per cui il periodo dei 2 esercizi consecutivi si computa alla chiusura del bilancio 2024, prendendo quindi come riferimento per il calcolo i bilanci 2023 e 2024. Per quanto riguarda gli enti neoiscritti al Runts, il periodo preso in considerazione sarà il biennio precedente all’iscrizione.
La circolare ministeriale prende poi ad oggetto il caso in cui un Ets sia ad oggi dotato dell’organo di controllo o di revisione, poiché nel passato aveva superato due dei tre parametri precedentemente previsti, mentre con l’innalzamento dei limiti non sarebbe più obbligato a nominare tali organi, e si chiede se in una simile fattispecie l’ente possa procedere o meno alla revoca dell’organo.
La soluzione prospettata varia a seconda che si tratti di organo di controllo o di revisione.
Per l’organo di controllo, il Ministero ritiene che la possibilità di revoca non vi sia, e ciò richiamando l’art. 2400, comma 2 del codice civile, il quale disciplina la revoca del sindaco nelle società: tale disposizione prevede infatti che l’eventuale revoca sia approvata dal tribunale, sentito l’interessato, solamente per giusta causa, la quale si rinviene in presenza di condotte che integrano gravi violazioni dei doveri dei sindaci imposti dalla legge o dallo statuto della società o per particolari circostanze che attengano alla persona del sindaco.
L’organo di controllo precedentemente nominato sulla base dei previgenti limiti dimensionali di cui all’articolo 30 del codice del Terzo settore, continuerà quindi ad operare fino alla scadenza naturale dell’incarico conferito.
Per l’organo di revisione si applica invece quanto disposto dal decreto legislativo n. 39 del 2010, nel quale viene menzionata espressamente fra le giuste cause di revoca la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge. Pertanto, per il revisore legale dei conti il venir meno dell’obbligo di legge potrebbe configurare una giusta causa di revoca dell’incarico.