IL PROGETTO EPLI
STATUTO E REGOLAMENTI
Ente Pro-Loco Italiane

Statuto EPLI
TITOLO I - COSTITUZIONE E SCOPI
1.1 L’Ente Pro Loco Italiane Ets, costituita in data 11 Luglio 2021 con atto pubblico registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Palmi in data 13 Luglio 2021 avente codice fiscale 91035580801 ed inserita nella sezione “Associazione di Promozione Sociale” del Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 47 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e dell’articolo 9 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 con provvedimento di iscrizione rep. n. 0002973. Essa opera nel rispetto del D. Lgs. 3 luglio 2017 n.117 e ss.ii.mm., di seguito indicato come CTS, del Codice civile e della normativa in materia.
1.2 L’Associazione è denominata, successivamente al provvedimento di iscrizione RUNTS, avvenuto con decreto 11352 del 27 settembre 2022, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs 117/2017, “ENTE PRO LOCO ITALIANE APS”, in forma abbreviata “EPLI APS” di seguito denominata solo “EPLI”.
Essa ha durata illimitata.
1.3 EPLI ha sede legale in Roma, Via delle Milizie 2 (RM) e potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio regionale, nazionale ed anche all’estero. L’eventuale variazione della sede legale nell’ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria ed è disposta con delibera del Consiglio Direttivo, successivamente comunicata agli uffici competenti da parte del Legale rappresentante.
1.4 EPLI potrà, inoltre, istituire sezioni o sedi secondarie con delibera del Consiglio Direttivo. Può dotarsi di organismi di rappresentanza locale direttamente dipendenti, alla quale sono tenuti a rispondere. Il loro funzionamento verrà deliberato con apposito regolamento.
1.5 EPLI può costituirsi in Rete Associativa e Rete Associativa Nazionale secondo quanto disciplinato dall'art. 41 del Dlg. 117/2017.
1.6 Il marchio e la denominazione di EPLI è di esclusiva titolarità di EPLI e potrà essere utilizzato esclusivamente dall’Ente stesso, dai Comitati Regionali che aderiscono all’Ente e dalle associate. EPLI potrà concedere l’uso del marchio a terzi per le finalità istituzionali di cui al presente Statuto.
2.1 EPLI riunisce al proprio interno le Pro Loco, presenti sul territorio italiano, che accettano di farne parte.
2.2 EPLI fonda la propria attività istituzionale e associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e della sussidiarietà.
2.3 Esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:
coopera con le Istituzioni per la promozione e la valorizzazione della dello Stato Italiano, in campo turistico, culturale, ambientale, ecologico, naturalistico, sportivo e sociale, nell’ambito della solidarietà, del volontariato e delle politiche giovanili,
promuove attività culturali di interesse sociale con finalità educative;
organizza e gestisce attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale.
2.4 EPLI ha il compito di:
1) coordinare e vigilare l’operato degli eventuali organismi di rappresentanza locale;
2) attuare, anche direttamente, tutte le iniziative per la promozione e la valorizzazione della dell’Italia in tutti i campi di cui all’oggetto sociale, compresa l’informazione e l’accoglienza turistica.
3)coordinare e mettere in rete le Associazioni Pro Loco affiliate promuovendone ed incentivandone al meglio la propria opera lavorativa;
4) attivare servizi di consulenza, promozione ed assistenza per le Pro Loco, anche tramite mezzi di stampa, informatici e telematici
5) rappresentare gli interessi delle Pro Loco affiliate, nei confronti degli Organi istituzionali e di tutti gli organismi pubblici e privati;
2.5 EPLI persegue le finalità di cui al comma precedente attraverso lo svolgimento continuato delle seguenti attività di interesse generale,di cui dell’art. 5 del CTS, a favore degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
d organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
e) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
h) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2.6 EPLI può esercitare, a norma dell’art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.
2.7 EPLI può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/2017.
2.8 Per il raggiungimento degli scopi sociali, con delibera del Consiglio Direttivo, EPLI potrà collaborare, aderire ad altri organismi, associazioni o reti associative sia essi di natura nazionale che internazionale, aventi scopi similari.
L'adesione ad altri organismi potrà comportare l'accettazione senza ulteriore ratifica dei loro Regolamenti relativamente all'affiliazione o aderenza e alle altre loro norme purché non in contrasto con i principi e scopi dell'Ente e purché mantenga la propria autonomia.
2.9 EPLI, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto all’attività di interesse generale di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 6 del D.Lgs 117/2017 e dalle relative disposizioni attuative. La loro individuazione potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo. Nel caso EPLI eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell’art. 13, comma 6, del D.Lgs 117/2017.
2.10 In quanto Rete Associativa e Rete Associativa Nazionale di Terzo Settore EPLI potrà esercitare le seguenti attività, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs 117/2017:
- monitoraggio dell’attività degli enti ad essa associati, anche al loro impatto sociale e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio Nazionale del Terzo Settore e al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e/o al Dipartimento ministeriale interessato;
- promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati;
- promozione di partenariati e protocolli d’intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D. Lgs n.165 del 30 marzo 2021 e anche con soggetti privati;
-controllo sugli Enti di Terzo Settore associati, previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali atti ad accertare:
a) la loro sussistenza e dunque la permanenza dei requisiti necessari alla loro iscrizione al RUNTS;
b) il loro perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
c) l’adempimento da parte loro degli obblighi derivanti dall’iscrizione al RUNTS.
3.1 La qualifica di socio dell’Ente è acquisibile da tutte le associazioni Pro Loco, regolarmente costituite nel territorio italiano, nel rispetto delle leggi regionali vigenti e delle norme statutarie dell’EPLI. Possono essere ammessi come associati anche Pro Loco non Aps ed associazioni non APS aventi la stessa finalità statutaria a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.
3.2 L'istanza di ammissione può essere inoltrata per iscritto, anche on-line o perfezionata sul portale web dell'Ente qualora possibile e comunque secondo le modalità previste nel Regolamento interno, al Consiglio Direttivo. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all’interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea Generale in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione ad EPLI è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo i criteri non discriminatori e la deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati ai sensi dell’art.23 comma 1 del D.lgs. 117/2017. Nella domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea e a partecipare alla vita associativa.
3.3 La quota associativa non è trasmissibile e non è rivalutabile.
3.4 Ogni affiliato ha pari diritto di voto, in ossequio al principio del voto singolo, sia nella nomina degli organismi direttivi che per eventuali variazioni statutarie che per lo scioglimento dell’Ente con conseguente destinazione dell’eventuale patrimonio. L’Assemblea è costituita dai Presidenti o dai delegati designati dagli enti regolarmente affiliati, come previsto al punto successivo 3.5 del presente articolo.
3.5 Alle Assemblee Generali hanno diritto di voto tutte le Associazioni iscritte.
3.6 Le Pro Loco affiliate hanno diritto alle informazioni a cura dell’Ente.
3.7 Le Pro Loco affiliate hanno il dovere di osservare le norme statutarie e quanto deliberato da EPLI, nonché di versare la quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo al il 28 Febbraio di ogni anno.
3.8 La qualità di socio si perde per:
a) presentazione di richiesta di annullamento dell’affiliazione ad EPLI;
b) scioglimento della Pro Loco;
c) esclusione dall’Ente per morosità o a seguito di provvedimento disciplinare.
d) mancato rispetto dello statuto e dei regolamenti ove presenti ;
e) mancato rispetto delle delibere degli organi sociali;
f) scarsa partecipazione alla vita associativa e scarso contributo al buon funzionamento dell’organizzazione e alla g) realizzazione delle attività statutarie tramite il proprio impegno gratuito;
h) danni morali o materiali arrecati all’organizzazione;
3.9 Avverso il provvedimento di esclusione, la Pro Loco può presentare ricorso al Collegio arbitrale che decide in maniera definitiva. Il parere va dato dal Collegio entro 30 giorni dalla richiesta.
3. 10 Le Pro Loco affiliate che non ottemperano al pagamento della quota annua di affiliazione entro i termini previsti dal Consiglio Direttivo, per conservare l’anzianità di affiliazione ad EPLI sono tenute al versamento delle quote pregresse sino ad un massimo di due annualità consecutive e comunque entro quanto previsto dallo statuto.
3.11 Tutte le Pro Loco hanno propria autonomia giuridica e finanziaria rispetto ad EPLI che espressamente declina ogni responsabilità in merito a obbligazioni a qualunque titolo dalle stesse assunte.
3.12 Ogni Pro Loco affiliata ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo. Dall’invio della richiesta, la Pro Loco affiliata ha trenta giorni di tempo per provvedere alla consultazione dei libri sociali. L’accesso ai libri sociali avverrà col supporto del Segretario di EPLI.
TITOLO II - STRUTTURA CENTRALE
4.1 Gli organi centrali di EPLI sono:
- l’Assemblea Generale dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l’Organo di Controllo(eventuale - nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’art. 30 del D. Lgs 117/2017);
- il Collegio Arbitrale.
4.2 Tutte le cariche hanno la durata di cinque anni ed allo scadere del quinquennio devono essere rinnovate, anche se la carica è stata acquisita nel corso del quinquennio stesso. I componenti degli organi collegiali decadono e non sono più rieleggibili per il mandato in corso qualora non intervengano a tre riunioni consecutive, salvo impedimenti giustificati e accettati dal Consiglio direttivo. I componenti degli organi collegiali, come di qualsiasi carica elettiva nell’Ente, s’intendono automaticamente decaduti se la Pro Loco di appartenenza non risulta in regola con l’affiliazione ad EPLI.
4.3 I titolari di qualsiasi carica elettiva di EPLI esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato con la Pro Loco di appartenenza. Essi devono:
- osservare e far osservare il presente statuto e le deliberazioni di EPLI;
- operare nell’esclusivo interesse di EPLI;
- tenere un comportamento improntato a spirito di solidarietà, correttezza, buona fede e rigore morale;
- astenersi da atteggiamenti o comportamenti che arrechino danno all’immagine o alla reputazione dell’Ente e dei suoi dirigenti, o che ingenerino dissidi o discordie fra gli associati.
TITOLO III - DELEGAZIONI REGIONALI
5.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Ente Pro Loco Italiane ETS istituisce Comitati Regionali e riconosce i costituiti Comitati già costituiti e che si vorranno associare aventi stessa natura giuridica e Statutaria che operano attraverso apposite linee guida approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente che disciplina i compiti e le modalità di funzionamento. Gli stessi Comitati sono rappresentati dal Presidente Regionale e votato a maggioranza semplice dalle Pro Loco e di appartenenza. Quest’ultimo sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo dell’Ente Pro loco Italiane ETS come esplicitato nell’art. 7.1

TITOLO V - NORME GENERALI
13.1 Le risorse economiche di EPLI sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
I beni di EPLIsono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati da EPLI, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede di EPLI sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede legale e/o operativa e può essere consultato dagli associati.
14.1 Il bilancio di esercizio di EPLI è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E’ redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017, dei relativi Decreti attuativi MLPS e delle relative norme di attuazione.
14.2 Il bilanciodeve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario di EPLI.
14.3 Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall’Assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.
15.1 Il Bilancio sociale è redatto dal Consiglio Direttivo nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
16.1 EPLI ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
17.1 Le convenzioni tra EPLIe le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente EPLI, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede EPLI.
18.1 EPLI può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017. Può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d’interesse generale di cui all’art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.
18.2 I rapporti tra EPLI ed il personale retribuito sono disciplinati dall’art. 16 del CTS, dalle leggi in materia e da eventuale apposito regolamento adottato dall’Assemblea dei Soci.
19.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano EPLI, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell’Associazione.
20.1 Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Generale con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate.
20.2 L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita con la presenza di almeno ¾ degli associati e delibera a maggioranza dei voti validi. Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico.
21.1 L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
21.2 In caso di scioglimento,cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.
22.1 Ogni Pro Loco affiliatapuò candidare un suo socio ad una carica elettiva a condizione che:
- sia una persona fisica;
- sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con altre organizzazioni simili all’Ente;
- sia regolarmente iscritto ad una Pro Locoa norma del presente Statuto;
- che la Pro Loconon sia iscritta ad altre organizzazioni concorrenzialiad EPLI.
22.2 Ogni Pro Loco associatapuò presentare una sola candidatura ad una carica elettiva.
22.3 La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui alle lettere b), c) o d) è causa di decadenza dalla carica.
23.1 EPLI è disciplinato dal presente statuto, valutato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi del Codice Civile e agisce nel rispetto del CTS, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
23.2 Gli associati sono tenuti all’osservanza del presente statuto, che costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività di EPLI, e del regolamento di esecuzione per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari, se approvato dall’Assemblea.
23.3 I Regolamenti di EPLI ove necessari sono redatti dal Consiglio Direttivo ed approvati dall’Assemblea e contengono le norme relative al buon funzionamento dei vari organi centrali e periferici.
24.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.)e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
25.1 Il presente Statuto entra in vigore immediatamente dopo la sua approvazione.
25.2 Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016n. 106 ed il D,Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previste ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ENTE
- L’Assemblea Generale dei Soci (di seguito detta Assemblea) è sovrana. Essa è formata da tutti i soci con almeno tre mesi di iscrizione nel libro degli associati. E’ ammessa la sola delega del Presidente ad un socio della stessa Pro Loco.
- L’Assemblea determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici dell’Ente.
- L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria.
- È di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria:
- approvare le linee programmatiche dell’Ente;
- eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo, degli altri organi sociali
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvazione del rendiconto consuntivo;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
- L’Assemblea Generale è costituita dai Presidenti o dai loro delegati designati di tutte le Pro Loco associate e si rimanda con apposito regolamento del Consiglio Direttivo la modalità di partecipazione alle Assemblee Generali.
- L’Assemblea Generale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno per determinare le linee programmatiche del prossimo esercizio e per l’approvazione del rendiconto consuntivo dell’anno precedente. Si riunisce in forma elettiva ogni quinquennio per la elezione del Presidente, del Consiglio Direttivo e di tutti gli organi sociali.
- L’Assemblea Generale si riunisce in via straordinaria su iniziativa del Consiglio Direttivo o a seguito di richiesta scritta e motivata, con deliberazione di almeno il 10% delle Pro Loco associate.
- È di competenza dell’Assemblea Generale straordinaria:
- deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Ente;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.
- L’Assemblea Generale, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli affiliati aventi diritto di voto, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno ventiquattro ore dopo, qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto di voto.
La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta con qualunque mezzo (consegna brevi manu, lettera, e-mail, piattaforme social, WhatsApp, telegrammi), almeno 15 giorni prima dell’adunanza (per l’Assemblea straordinaria 20 giorni prima dell’adunanza), contenente i punti all’ordine del giorno, la data, l’ora, il luogo e le modalità di partecipazione dell’eventuale Assemblea.
- Le decisioni dell'Assemblea sono valide a maggioranza semplice dei votanti, senza tenere conto degli astenuti.
- L'intervento all'Assemblea può avvenire sia in solido che mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
- Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente dell’Ente eletto e dai Presidenti dei Comitati Regionali riconosciuti dall’Ente.
- Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione (email o altro canale informatico regolamentato) contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora e le modalità di partecipazione stabilita per la riunione entro 10 giorni dalla data prevista per l’adunanza. Qualora vi fossero motivi d’urgenza, è possibile inviare la convocazione entro 3 giorni dalla data prevista per l’adunanza.
- Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che:
- il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
- Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
- La riunione del Consiglio Direttivo è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, in seconda convocazione, da tenersi almeno un’ora dopo, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.
- Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione:
- Indice insieme al Presidente l’Assemblea Generale straordinaria con preavviso di almeno 20 giorni, determinandone l’ordine del giorno;
- delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale sviluppandone la relativa programmazione;
- determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Generale e l’altra;
- approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell’Assemblea;
- delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
- propone all’approvazione dell’Assemblea Generale:
- i regolamenti di competenza dell’Assemblea Generale;
- le modifiche statutarie;
- l’eventuale scioglimento e liquidazione dell’Ente;
- redige e approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- determina l’entità della quota associativa annuale e le modalità di versamento
- delibera l’ammissione all’Ente di nuove Pro Loco;
- delibera l’espulsione, dopo avvenuto richiamo alle Pro Loco associate, nel caso di gravi violazioni del presente Statuto, di persistente inerzia, o di gravi inadempienze;
- surroga per eventuali dimissioni o decadenze i propri componenti con i primi dei non eletti fino ad un massimo della metà dei consiglieri: oltre tale numero non sono ammesse altre surroghe, l’intero Consiglio Direttivo decade ed il Presidente convoca l’Assemblea Generale Straordinaria elettiva per il rinnovo del solo Consiglio Direttivo;
- delibera l’assunzione di personale, dipendente, autonomo o di altra natura e l’affidamento di incarichi professionali;
- stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario dell’Ente o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
- dichiara decaduto il Presidente dell’Ente nei casi previsti dal presente Statuto.
- I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono resi sempre disponibili ai Consiglieri, ai componenti del Collegio Arbitrale e alle Pro Loco affiliate previa istanza scritta.
- Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del libro delle Pro Loco affiliate, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
- In caso di nomina della Giunta Esecutiva da parte del Presidente, istituire con apposito regolamento il funzionamento dell’organo e ratificarne le nomine.
- Il Presidente è il legale rappresentante dell’Ente Pro Loco Italiane ETS ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco affiliate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
- Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale con la maggioranza semplice dei voti.
- Il Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea.
- Il Presidente propone al Consiglio Direttivo la nomina del Vicepresidente.
- Il Presidente ha i seguenti compiti:
- assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’Ente secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Generale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, tramite il Segretario e i servizi da questi dipendenti;
- adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza dell’Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
- convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;
- è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Ente;
- quale rappresentante legale dell’Ente di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l’organo amministrativo competente;
- può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell’organo amministrativo;
- può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
- convoca l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto;
- Prevede l’istituzione di una Giunta esecutiva o uno staff operativo e nominare i Componenti;
- In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vicepresidente.
- In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a otto mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente. Spetta al Vicepresidente assumere le funzioni del legale rappresentate dell’Ente in tutte le sue forme ed i suoi poteri fino a nuova Assemblea elettiva;
- Il Consiglio Direttivo, con almeno il voto dei due terzi dei suoi componenti e nei casi di gravi inadempienze ai doveri istituzionali o di mancata approvazione del rendiconto consuntivo, indice senza ritardo, se necessario in auto-convocazione, l’Assemblea Generale per trattare la sfiducia e la decadenza del solo Presidente e non degli altri organi elettivi che rimangono in carica fino a scadenza naturale del mandato. L’Assemblea straordinaria così indetta potrà confermare la fiducia al Presidente o procedere alla elezione del nuovo Presidente sino alla conclusione del mandato corrente.
- Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile.
- L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
- Nel caso ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
- Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
- Tutte le eventuali controversie tra gli affiliati e l’Ente o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, soci dell’Ente in regola con la quota associativa, secondo quanto previsto all’art. 3 comma 3,5 del presente statuto, che giudica inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Ente ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale.
- Con apposito regolamento della Giunta esecutiva e ratificato dal Consiglio Direttivo viene determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.
- L’incarico di membro del Collegio Arbitrale è gratuito e termina una volta assunta la decisione.
- Il Segretario dell’Ente è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente anche tra i non Consiglieri;
- Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi dell’Ente, operando in stretta collaborazione con il Presidente.
- Sono compiti specifici del Segretario:
- svolgere il servizio di Segreteria dell’Ente, assistendo alle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
- redigere il rendiconto consuntivo dell’anno precedente da sottoporre alla Giunta esecutiva e all’approvazione del Consiglio Direttivo per la conseguente presentazione per la revisione;
- predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, il bilancio preventivo per l’esercizio successivo per la conseguente presentazione al Consiglio Direttivo;
- depositare presso la sede dell’Ente, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell’organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati;
- È inoltre compito del Segretario dell’Ente la tenuta dei libri sociali, in particolare:
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
- le scritture contabili e relative al bilancio. Ai sensi del D. Lgs 117/2017 l’Ente deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, nel caso l’Ente eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- il bilancio sociale, nel caso l’Ente abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

TITOLO V - NORME GENERALI
- Le risorse economiche, con le quali L’Ente provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
- quote associative, nonché contributi delle Pro Loco associate e dei soci di queste;
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
- contributi dello Stato, della Regione, delle province, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi di cessioni di beni e di servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- erogazioni liberali dei soci e di terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali, occasionali o permanenti, finalizzate al proprio funzionamento, comprese le feste, le raccolte di fondi e le manifestazioni di sorte;
- altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- I proventi delle attività sono impegnati esclusivamente per il raggiungimento delle finalità istituzionali, e non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, neppure in forma indiretta. Eventuali avanzi di gestione sono impiegati per le attività istituzionali statutariamente previste dell’anno successivo. È altresì vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e/o capitali.
- Il bilancio preventivo deve essere approvato entro il mese di Novembre di ogni anno dal Consiglio Direttivo e dovrà essere ratificato nella prima assemblea generale dei soci utile e comunque entro 120 giorni dall’inizio dell’esercizio sociale. Il rendiconto consuntivo, costituito dalla situazione patrimoniale e dal conto economico, deve essere approvato, salvo diversa disposizione di legge, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio di bilancio al 31 Dicembre, secondo gli schemi conformi previsti dal D. Lgs 117/2017; potrà inoltre essere redatto il Bilancio Sociale ed ogni altro atto e documento ritenuto utile e funzionale.
- Tutti i beni o le attività di proprietà dell’Ente devono risultare da un libro inventario aggiornato all’inizio dell’anno e tenuto dalla Segreteria, da conservare, unitamente alla relativa documentazione contabile, con gli altri documenti sociali.
- L’Ente si avvale, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai soci delle proprie associate. Il Consiglio Direttivo può prevedere il rimborso delle spese documentate sostenute o altre analoghe indennità.
- La revisione annuale del rendiconto viene affidata all’Organo di Controllo nei modi previsti dall’art. 8 del presente Statuto.
- Le risorse economiche, con le quali L’Ente provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività, sono:
- Le modifiche al presente Statuto devono essere proposte all’Assemblea Generale con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per iniziativa dello stesso o su richiesta di un quarto delle Pro Loco regolarmente associate.
- L'Assemblea per le modifiche statutarie è validamente costituita in prima convocazione con la presenza dei due terzi degli aventi diritto di voto ed in seconda convocazione, da fissare almeno ventiquattro ore dopo, con la presenza di almeno un quarto degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei voti validi.
- In deroga a quanto previsto ai commi precedenti, lo Statuto può essere pedissequamente adeguato a quanto previsto da eventuali nuove norme legislative vincolanti, con semplice deliberazione del Consiglio Direttivo presa all’unanimità.
- Le modifiche al presente Statuto, salvo contraria disposizione di legge, non richiedono necessariamente la forma dell’atto pubblico.
- L’assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Organismo competente ai sensi del D.Lgs 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, a uno o più Enti di Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Eventuali modifiche normative in materia saranno automaticamente recepite senza necessità di modifica o integrazione del presente articolo.
- Ogni Pro Loco può candidare un socio ad una carica elettiva a condizione che
- sia una persona fisica,
- sia nel pieno e libero godimento dei diritti civili e politici;
- non si trovi in stato di conflitto di interessi, concreto ed attuale, con altre organizzazioni simili all’Ente;
- sia regolarmente iscritto ad una Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto;
- che la Pro Loco e l’Associazione non sia iscritta ad altre organizzazioni simili all’Ente ed aventi le stesse finalità.
- Ogni Pro Loco avente diritto di voto a norma del presente Statuto può presentare una sola candidatura ad una carica elettiva.
- La perdita di uno qualsiasi dei requisiti di cui alle lettere b), c) o d) del comma 15.1) è causa di decadenza dalla carica.
- La Giunta esecutiva o lo staff del Presidente, può prevedere ulteriori casi di ineleggibilità, decadenza, incompatibilità o divieto di cumulo di cariche, con apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.
- Salvo diversa disposizione del presente Statuto, le riunioni collegiali sono valide qualunque sia il numero dei componenti presenti in seconda convocazione e le relative deliberazioni sono prese a maggioranza semplice: in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le votazioni sulle delibere e sulle mozioni avvengono su indicazione del Presidente:
- per alzata di mano o per sistemi equivalenti;
- per appello nominale, quando ne faccia richiesta almeno un 1/5 dei votanti.
- Tutte le votazioni riferite a persone vanno effettuate esclusivamente a scrutinio segreto, salvo che in presenza di un unico candidato, l’Assemblea decida altra modalità di votazione.
- Alla votazione ed all’elezione a qualsiasi carica dell’Ente possono concorrere solo le Pro Loco affiliate, che risultino in regola col versamento della quota associativa sia dell’anno precedente che dell’anno in corso, entro il termine previsto all’articolo 3 comma 3.5 del presente statuto.
- Per l’elezione di organi collegiali le preferenze da esprimere non possono superare la metà dei posti da ricoprire, con arrotondamento all’unità superiore.
- Sono riservati alla competenza dell’Assemblea Generale: il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea.
I Regolamenti dell’Ente sono redatti a cura del Consiglio Direttivo, approvati e contengono le norme relative alle procedure di elezione e di funzionamento dei vari organi centrali e periferici.
- Sono riservati alla competenza della Giunta esecutiva o dello staff del Presidente il Regolamento elettorale.
- Sono riservati alla competenza dell’Assemblea Generale: il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea.
- Sono riservati alla competenza dell’Assemblea Generale: il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea.
- Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (e, in particolare, la legge 6 Giugno 2016n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.
- Sono riservati alla competenza della Giunta esecutiva o dello staff del Presidente il Regolamento elettorale.
- Sono riservati alla competenza dell’Assemblea Generale: il Regolamento di funzionamento dell’Assemblea.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ENTE
5.1 L’Assemblea Generale dei Soci (di seguito detta Assemblea) è sovrana. Essa è formata da tutti i soci iscritti nel libro degli associati. E’ammessa la delega del Presidente ad un socio della stessa Pro loco. Ciascun associato ha diritto a un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di un associato.
5.2 L’Assemblea determina le linee di politica associativa e gli obiettivi strategici di EPLI.
5.3 L’Assemblea Generale è costituita dai Presidenti delle associate o dai loro delegati.
5.4 L'intervento all'Assemblea può avvenire sia in presenza fisica che mediante mezzi di telecomunicazione oppure l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5.5 L’Assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. In entrambi i casi deve essere convocata quando ne faccia richiesta un decimo degli associati.
5.6 L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
5.7 L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. E’ ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
5.8 È di competenza dell’Assemblea Generale ordinaria:
a) approvare le linee programmatiche dell’Ente;
b) nominare e revocare il Presidente ed eventualmente il Vicepresidente;
c) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
d) approvare il rendiconto consuntivo;
e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
5.10 L’Assemblea Generale Regionale è costituita dai Presidenti o dai delegati designati di tutte le Pro Loco associate.
5.11 L’Assemblea straordinaria modifica l’atto costitutivo e lo Statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. La trasformazione dell’Ente rientra tra le modifiche statutarie.
5.12 L’Assemblea straordinaria delibera lo scioglimento, la liquidazione e relativa devoluzione del patrimonio, nonché la fusione e scissione con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.
6.1 Per il raggiungimento dei suoi scopi EPLI istituisce Comitati Regionali e riconosce i Comitati già costituiti e che si vorranno associare aventi stessa natura giuridica e Statutaria che operano attraverso apposite linee guida approvate dal Consiglio Direttivo di EPLI che disciplina i compiti e le modalità di funzionamento pubblicato sul sito internet. Gli stessi Comitati sono rappresentati dal Presidente Regionale e votato a maggioranza semplice dalle Pro Loco e di appartenenza. Quest'ultimo sarà membro di diritto del Consiglio Direttivo di EPLI come esplicitato nell'art. 8.1.
6.2 I Comitati Regionali già costituiti, entro e non oltre il 31 Gennaio, dovranno inoltrare ad EPLI, l’atto formale di adesione per l’anno in corso attraverso apposito verbale di Consiglio Direttivo. Al primo Consiglio Direttivo utile EPLI tratterà all’o.d.g. l’ammissione dei Comitati Regionali ed informerà il Comitato attraverso apposita comunicazione.
6.4 EPLI potrà associare associazioni aventi stesse finalità statutarie, per il tramite dei Comitati Regionali intesi come Enti singoli, purché non superino il 30% del numero delle Pro Loco affiliate ed iscritte nel libro soci. Le stesse, potranno essere inserite nella lista degli Enti aderenti alla Rete Runts, costituita in base all’art. 41 del D.Lgs 117/2017 e verranno considerate come associate indirette alla quale EPLI erogherà uguali servizi e le stesse avranno diritto di voto alle Assemblee.
7.1 Il Consiglio Direttivo è formato dal Presidente di EPLI e dai Presidenti dei Comitati Regionali riconosciuti dall’Ente ed eletti in seno ai rispettivi organi deliberativi. Il Consiglio Direttivo governa l’Associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea.
7.2 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante comunicazione,contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora e le modalità di partecipazione stabilita per la riunione entro 10 giorni dalla data prevista per l’adunanza. Qualora vi fossero motivi d’urgenza, è possibile inviare la convocazione entro 3 giorni dalla data prevista per l’adunanza. E’ ammessa la convocazione telegrafica, via lettera o e-mail o Pec.
7.3 Il Consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell’avviso di convocazione e può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza,teleconferenza), a condizione che:
a) il Presidente possa accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7.4 Il Consiglio Direttivo si riunisce non meno di quattro volte all’anno, o quando il Presidente lo ritenga opportuno, o ne faccia richiesta scritta almeno un terzo dei suoi componenti. In quest’ultimo caso la riunione deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta stessa.
7.5 Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.
7.6 Il Consiglio Direttivo esercita tutte le funzioni di ordinaria e straordinaria amministrazione:
a) indice insieme al Presidente l’Assemblea Generale straordinaria con preavviso di almeno 20 giorni, determinandone l’ordine del giorno;
b) delibera l’attuazione delle direttive per il raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Assemblea Generale sviluppandone la relativa programmazione;
c) determina le linee d’azione che si impongono per nuove esigenze tra un’Assemblea Generale e l’altra;
d) approva i Regolamenti, ad eccezione di quelli riservati alla competenza dell’Assemblea;
e) delibera le iniziative di intervento e i comportamenti necessari su tematiche e avvenimenti della regione che vengono, in qualche modo, ad interessare le attività delle Pro Loco presso le parti politiche, sociali ed eventualmente presso l’opinione pubblica;
7.7 Il Consiglio Direttivo propone all’approvazione dell’Assemblea Generale:
a) i regolamenti di competenza dell’Assemblea Generale;
b) le modifiche statutarie;
c) l’eventuale scioglimento e liquidazione di EPLI;
d) redige e approva il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
e) determina l’entità della quota associativa annuale e le modalità di versamento
f) delibera l’ammissione ad EPLI di nuove Pro Loco;
g) delibera l’assunzione di personale, dipendente, autonomo o di altra natura e l’affidamento di incarichi professionali;
h) stabilisce l’eventuale tipo di rimborsi spese del Segretario dell’Ente o dei componenti del Consiglio o di altri organi;
7.8 I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono resi sempre disponibili ai Consiglieri, ai componenti del Collegio dei Probiviri e alle Pro Loco affiliate previa istanza scritta.
7.9 Il Consiglio Direttivo è tenuto alla redazione del libro delle Pro Loco affiliate, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.
7.10 Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Vicepresidente su proposta del Presidente
8.1 Il Presidente è il legale rappresentante di EPLI ed ha il mandato di perseguire gli scopi e la difesa degli interessi delle Pro Loco affiliate, nel rispetto del presente Statuto. A tal fine si rende interprete della loro funzione e dei loro obiettivi presso le parti politiche, sociali e istituzionali.
8.2 Il Presidente viene eletto dall’Assemblea Generale con la maggioranza semplice dei voti.
8.3 Il Presidente può essere eletto per non più di tre mandati consecutivi, purché interi, salvo deroga deliberata espressamente dall’Assemblea ed ogni mandato dura 5 anni.
8.4 Il Presidente ha i seguenti compiti:
a) assume le iniziative necessarie alla gestione delle attività dell’Ente secondo le linee e gli obiettivi stabiliti dall’Assemblea Generale, dando attuazione concreta ai programmi ed alle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo, tramite il Segretario e i servizi da questi dipendenti;
b) adotta, in caso di comprovata urgenza e gravi motivi, delibere di competenza dell’Organo amministrativo, sottoponendole a ratifica nella prima riunione convocata;
c)convoca e presiede il Consiglio Direttivo, determinando l’ordine del giorno delle riunioni;
d) è responsabile della gestione economica e finanziaria dell’Ente;
8.5 Quale rappresentante legale dell’Ente di fronte a terzi e in giudizio, nomina avvocati e procuratori alle liti, sentito l’organo amministrativo competente;
a) può conferire deleghe per lo svolgimento di singoli atti al Vicepresidente o ad altro componente dell’organo amministrativo;
b) può invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, come esperti e senza diritto di voto, persone estranee a tale organo;
c) convoca l’Assemblea Generale, sia Ordinaria che Straordinaria, salvo i casi particolari espressamente previsti dal presente Statuto mediante comunicazione a tutte le Associate,contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora e le modalità di partecipazione stabilita per la riunione entro 30 giorni dalla data prevista per l’adunanza.
8.6 In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, fino a un massimo di sei mesi consecutivi, svolge tutte le sue funzioni il Vicepresidente.
8.7 In caso di dimissioni, di assenza o di impedimento definitivo ovvero di impedimento di durata superiore a sei mesi consecutivi, il Presidente è dichiarato decaduto dal Consiglio Direttivo ed il Vicepresidente convoca entro 30 giorni l’Assemblea per l’elezione del nuovo Presidente.
8.8 Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
9.1 Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’Assemblea nomina un Organo di Controllo composto da tre candidati aventi adeguati requisiti professionali e/o esperienza, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. Nella seduta di insediamento, indetta dal membro risultato il primo fra gli eletti, l’Organo di controllo elegge al suo interno il proprio Presidente.
9.2 L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Ente e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell’Ente e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
9.3 Nel caso ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.
9.4 Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.
10.1 Tutte le eventuali controversie tra gli affiliati e l'Ente o i suoi Organi saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, soci dell'Ente in regola con la quota associativa, secondo quanto previsto all'art. 3 comma 3,5 del presente statuto, che giudica inappellabile ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito, I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuno delle parti in contestazione ed il terzo, che assume la veste di Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo. Il deliberato del Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e IU Ente ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d'ora per allora a qualsiasi impugnativa del loro arbitrale,
10.2 Con apposito regolamento del Consiglio Direttivo viene determinata la procedura per la presentazione dei ricorsi al Collegio, e il termine massimo per la loro trattazione.
10.3 L'incarico di membro del Collegio Arbitrale è gratuito e termina una volta assunta la decisione.
11.1 Il Segretario dell’Ente è nominato e revocato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente anche tra i non Consiglieri;
11.2 Il Segretario esplica la sua attività per realizzare gli obiettivi e i programmi dell’Ente, operando in stretta collaborazione con il Presidente.
11.3 Sono compiti specifici del Segretario:
- svolgere il servizio di Segreteria dell’Ente, assistendo alle sedute dell’Assemblea Generale e del Consiglio Direttivo, curando la compilazione dei relativi verbali, la loro ordinata conservazione e la messa a disposizione degli aventi diritto nel tempo più breve possibile;
- redigere il rendiconto consuntivo dell’anno precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo per la conseguente presentazione per la revisione;
- predisporre, in conformità alle direttive del Presidente, il bilancio preventivo per l’esercizio successivo per la conseguente presentazione al Consiglio Direttivo;
- depositare presso la sede dell’Ente, a disposizione degli associati, durante i quindici giorni precedenti la riunione dell’organo convocato per approvarlo, ciascun bilancio con i relativi allegati.
11.4 È inoltre compito del Segretario dell’Ente la tenuta dei libri sociali, in particolare:
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- libro dei verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, del Collegio dei Probiviri e di eventuali altri organi sociali;
- il registro dei volontari, in cui sono iscritti tutti i volontari non occasionali;
- le scritture contabili e relative al bilancio. Ai sensi del D. Lgs 117/2017 ove previsto deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- il libro giornale e il libro degli inventari, nonché le altre scritture richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa, nel caso EPLI eserciti la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale;
- il bilancio sociale, nel caso EPLI abbia ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro.

Regolamento Rapporti EPLI - Comitati Regionali
EPLI riconosce un solo Ente Regionale per ogni Regione. L’Ente Regionale gode di autodeterminazione giuridica, finanziaria, strutturale, organizzativa e rappresentativa rispetto ad EPLI. Gestisce e assiste direttamente le proprie associate e si avvale di EPLI per l’erogazione dei servizi e della rappresentanza.
Gli Enti Regionali esistenti denominati Ente Pro Loco Italiane “Regione” o Ente Pro Loco “Regione”, e quelli che verranno costituiti, fino ad un massimo di 20 (max uno per Regione), possono essere riconosciuti da EPLI e avvalersi dei servizi a condizione di:
- accettare il presente Regolamento con apposita delibera dell’Organo Assembleare da inviare al Presidente EPLI
- rispondere in proprio su ogni responsabilità in merito a obbligazioni assunte a qualunque titolo secondo le norme di legge
- possedere uno Statuto redatto in conformità al Decreto 117/2017.
Il Comitato Regionale dovrà fungere da coordinamento per le Pro Loco associate attivando a livello regionale un efficiente servizio di segreteria;
Il rapporto tra il Comitato Regionale ed EPLI si articolerà secondo le seguenti modalità:
- il Comitato Regionale è indipendente nelle scelte operative rispetto ad EPLI
- il Comitato Regionale gode di propri rappresentanti secondo il proprio Statuto e Regolamento interno
- Il Presidente del Comitato Regionale è rappresentante di diritto del Consiglio Direttivo EPLI come esplicitato nell’art. 7.1 dello Statuto EPLI
- Il Comitato Regionale, per garantire funzionalità alle Pro Loco associate e mantenere il riconoscimento acquisito di articolazione EPLI, dovranno riunire operativamente almeno quattro volte l’anno il proprio consiglio Direttivo ed inviare copia delle convocazioni alla segreteria EPLI.
- Il Comitato Regionale gestisce il rapporto tra le Pro Loco di riferimento e EPLI
- I Consigli Direttivi EPLI si terranno almeno quattro volte l’anno come previsto dallo Statuto e secondo un calendario da concordare. Ai Consigli Direttivi il Presidente del Comitato Regionale (membro di diritto) può invitare un proprio rappresentante regionale ad assistere ai lavori senza diritto di voto.
- La rappresentanza del Presidente EPLI o suo delegato a qualsiasi manifestazione regionale sarà a carico del Comitato Regionale ospitante mentre tutte le rappresentanze istituzionali del Presidente Nazionale saranno a carico dell’EPLI.
- I costi relativi a spese di viaggio, vitto e alloggio, saranno a carico di ogni Comitato Regionale partecipante.
- I costi relativi alla struttura che ospiterà la riunione saranno a carico del Comitato Regionale ospitante.
Per Pro Loco associate ad EPLI si intendono quelle Pro Loco che annualmente versano la quota contributiva di affiliazione al Comitato Regionale di appartenenza. In assenza del Comitato Regionale costituito, la Pro Loco potrà presentare domanda di affiliazione direttamente all’EPLI.
Qualora dovessero emergere problematiche o comportamenti, non in linea con i fini statutari EPLI, a carico di una Pro Loco affiliata, il Presidente del Comitato Regionale interessato, esperiti i rimedi statutari per le decisioni di competenza, segnalerà l’accaduto al Consiglio Direttivo EPLI.
EPLI fornirà alle Pro Loco associate, tramite il Comitato Regionale, i seguenti servizi:
- Servizio Civile Universale attraverso l’Ente Associazione Promozione Italia ETS
- Convenzioni EpliCard
- Servizi in convenzione visibili sul sito internet dell’Ente www.enteprolocoitaliane.com
ll Comitato Regionale potrà affiliare, se previsto nel proprio Statuto, le Associazioni aventi stesse finalità Statutarie. Le Associazioni hanno uguale diritto di assistenza, stimoli e servizi delle Pro Loco EPLI. Il Comitato Regionale potrà, se previsto dallo Statuto o da specifica delibera del Consiglio Direttivo, stabilire se le Associazioni affiliate abbiano diritto di voto assembleare o meno. Quanto previsto all’Art.5 si applica anche alle Associazioni affiliate.
Entro il 30 Novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo EPLI invia una comunicazione al Comitato Regionale relativa ai contributi da versare per consentire l’erogazione dei servizi da fornire alle associate sull’intero territorio nazionale. Detti contributi sono relativi alla quota annuale da versare per ogni Pro Loco o Associazione affiliata, che ogni Comitato Regionale dovrà versare ad EPLI e l’importo della quota viene stabilita, annualmente, in sede di Consiglio Direttivo EPLI.
Per ogni modifica al presente regolamento e per quanto non previsto nello stesso, ci si rimette alle determinazioni del Consiglio Direttivo.

