Non perdere altro tempo!
LEGGI IL REGOLAMENTO, SCARICA IL MODELLO, COMPILALO ED INOLTRALI A circoli@enteprolocoitaliane.com (vale anche come richiesta di informazioni)
Ai sensi del Decreto Ministero Interni – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n. 0017133 del 30 aprile 2025 la Rete Associativa Ente Pro Loco Italiane Aps è stata riconosciuta quale Ente Nazionale avente carattere assistenziale ai fini di cui all’art. 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287.
Detto Decreto autorizza EPLI a poter concedere alle proprie affiliate l’autorizzazione a poter svolgere attività di somministrazione di alimenti e bevande presso i circoli privati.
Il Consiglio Direttivo EPLI del 09 maggio 2025 ha emesso il seguente REGOLAMENTO al quale bisogna attenersi scrupolosamente per poter gestire un CIRCOLO EPLI.
Ogni Ente affiliato ad EPLI può costituire un circolo che sarà denominato: “CIRCOLO EPLI ……………” . La sede del Circolo dovrà espressamente coincidere con la sede dell’Ente affiliato.
La richiesta dell’apertura del circolo dovrà pervenire direttamente alla email circoli@enteprolocoitaliane.com a cui seguirà entro 30 giorni comunicazione di accettazione o diniego della stessa.
In caso di accettazione EPLI inoltrerà il certificato di regolare affiliazione alla Rete che autorizzerà l’Ente affiliato a poter avviare la documentazione necessaria per l’apertura del circolo (vd. Procedure di autorizzazione e la documentazione necessaria) che prevede la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, lo spaccio di alimenti e la mensa riservato ai soli soci. Per lo spaccio di alimenti è prevista apposita autorizzazione igienico-sanitaria dei locali.
La costituzione di un CIRCOLO EPLI è vincolata ai soli soci dello stesso circolo in possesso di tessera nazionale EPLICARD dell’anno in corso o di altro circolo facente parte della stessa organizzazione (EPLI). Per i circoli aderenti EPLI tale affiliazione deve essere mantenuta anche durante la gestione, in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell'autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci.
L’Ente che richiederà l’apertura del Circolo EPLI dovrà essere affiliato obbligatoriamente ad EPLI ed in regola con il pagamento della quota associativa annuale per il tramite del Comitato Regionale competente per territorio ove presente.
Per richiedere l’autorizzazione dell’apertura del Circolo Epli l’Ente affiliato dovrà avere almeno n. 50 soci adulti tesserati EPLI se gli abitanti del Comune risultano inferiore a 10.000 abitanti. Qualora superiore alla soglia di 10.000 abitanti il numero dei soci adulti tesserati ad EPLI dovrà essere almeno di n. 100.
I nominativi dei Soci del Circolo EPLI dovranno essere esposti e ben visibili all’interno del locale e dovranno prevedere aggiornamenti continui qualora l’elenco dovesse aumentare o diminuire. Entro e non oltre il 01 gennaio di ogni anno l’Ente affiliato dovrà inoltrare ad EPLI all’indirizzo email circoli@enteprolocoitaliane.com l’elenco dei Soci tesserati al circolo.
Il costo di affiliazione di un circolo è di Euro 150,00 annuo previa presentazione dell’elenco dei Soci con il numero di tessera EPLIcard Socio in corso di validità (minimo 50).
3.1 Obblighi
E' consentita la somministrazione anche ai soci di altri circoli, a patto che siano in possesso di tessera EPLI in corso di validità così come previsto dall'art. 111, comma 3 del TUIR (oggi art. 148 comma 3 del TUIR - Testo Unico delle Imposte sui Redditi - come modificato dal D.Lgs 12 dicembre 2003, n. 344).
Nei locali destinati allo spaccio devono essere osservate le seguenti prescrizioni:
3.2 Divieti
Nei locali destinati allo spaccio è vietato:
3.3 Controlli ispettivi sul circolo
EPLI potrà effettuare dei controlli ispettivi presso il circolo per verificare la sussistenza delle condizioni di cui agli art. 3.1 e 3.2 del presente Regolamento. In caso di inadempienze EPLI potrà procedere alla cancellazione dell’affiliazione dell’Ente e ritirare la concessione rilasciata per l’apertura del circolo.
La responsabilità nella gestione del CIRCOLO EPLI grava direttamente sul Circolo stesso e sul suo legale rappresentante. EPLI non risponde di eventuali irregolarità nella gestione e nel mancato rispetto delle normative vigenti da parte del Circolo. La gestione del Circolo EPLI non può essere affidato a terzi.
Viene prevista l'esenzione dal rispetto del parametro numerico solo nel caso in cui questi siano aderenti ad enti od organizzazioni nazionali le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (quelle di cui all'art. 2 del regolamento).
L'attività di somministrazione ai soci è subordinata alla condizione che il funzionamento dello spaccio interno in relazione all'ubicazione e alle caratteristiche dei locali non arrechi disturbo per le occupazioni e il riposo delle persone.
I locali di circoli privati in cui si somministrano alimenti o bevande, devono essere ubicati all'interno della struttura adibita a sede del circolo o dell'ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici.
Il Circolo EPLI non può avere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano in qualsiasi forma le attività di somministrazione esercitate all'interno.
Nei locali del Circolo EPLI è consentita, previa apposita autorizzazione ex art. 86 TULPS rilasciata dal Comune e nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria (AAMS), l'installazione di apparecchi automatici o semiautomatici da gioco, purché nei limiti di cui al decreto Ministero delle Finanze 27/10-2003 pubblicato sulla G.U. 255 del 3/11-2003.
I circoli EPLI non sono soggetti alla disciplina degli orari nei locali in cui intendono svolgere l'attività sociale.
L'attività di somministrazione deve essere gestita dal responsabile del circolo (leggasi "presidente") o dai rappresentanti/soci, quali risultano dall'atto autorizzativo; se svolta da persona diversa è equiparata alla somministrazione senza titolo autorizzativo e, pertanto, sanzionata anche con la cessazione dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 235/2001.
La richiesta di nomina di un rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 TULPS da parte del presidente del circolo non è una prescrizione obbligatoria; il Ministero dell'Interno con propria circolare n. 10.9401/12000.A del 19/2-1972 ha infatti precisato che "qualora il titolare della licenza sia normalmente presente nei locali, ben possa servirsi, per la pratica conduzione dello spaccio, di un incaricato di sua fiducia rimanendo egli ovviamente unico responsabile della relativa gestione".
L'autorizzazione sanitaria per i locali e per l'eventuale cucina I locali dove si svolgono la somministrazione e l'eventuale cucina devono possedere i prescritti requisiti igienico-sanitari sostanziati nel rilascio di autorizzazione sanitaria. La mancanza dell'autorizzazione sanitaria comporta la contestazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 231 TULLSS (Testo Unico delle Leggi Sanitarie), nonché la sanzione accessoria della chiusura dei locali stessi. La mancanza di autorizzazione sanitaria per l'eventuale cucina comporta la chiusura del locale destinato a tale scopo ai sensi dell'art. 2 della legge 283/1962, con contemporanea segnalazione al sindaco per la chiusura dell'attività condotta in difetto di autorizzazione ai sensi dell'art. 4 del d.P.R. 235/2001.
Il personale deve osservare le norme igieniche relative al corretto mantenimento delle attrezzature, degli utensili, dei contenitori dei rifiuti, nonché indossare capi di vestiario lindi e di colore chiaro. E' escluso l'obbligo dell'iscrizione al registro esercenti il commercio, con la sola eccezione per i terzi affidatari della gestione delle attività di somministrazione.
È previsto, infine, che il legale rappresentante dell'associazione o del circolo comunichi immediatamente al comune le modifiche rispetto a quanto dichiarato in sede di avvio dell'attività, ferma restando la possibilità per il comune di effettuare controlli ed ispezioni.
Sono consentiti i giuochi leciti delle carte, nonché di biliardini elettrici ed in genere di apparecchi con congegni automatici e semiautomatici da gioco di puro intrattenimento, senza alcuna Licenza, se gli stessi si svolgono in locali differenti, anche se comunicanti con lo stesso ove si effettua l'attività di somministrazione.
Qualora, la Licenza viene richiesta per i giochi di cui al punto precedente, qualora gli stessi si svolgano nel medesimo locale in cuí si effettua la somministrazione, in tal caso, si deve far richiesta di Autorizzazione all'Autorità competente, con la seguente procedura.
Domanda redatta su carta legale, da presentare al Sindaco e deve contenere:
Alla stessa devono essere allegati i seguenti documenti:
previsti dagli artt. 11, 12, 131 del T.U.L.P.S., resa ai sensi della L 04/01/1968 n°15:
Domanda redatta su carta legale, da presentare al Sindaco e deve contenere:
Domanda al Sindaco come ai punti precedenti: