Per avere accesso alla ripartizione delle quote del 5 per mille per l’anno 2025, gli enti che non hanno mai effettuato l’accreditamento devono provvedere entro il termine ordinario del 10 aprile 2025 (art. 3, comma 2, D.P.C.M. 23 luglio 2020).
Ai fini dell’accreditamento per l’accesso al riparto del contributo del cinque per mille 2025:
Possono altresì partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che non hanno effettuato tempestivamente l’iscrizione al contributo entro il sopra indicato termine ordinario, ma che presentano l’istanza di accreditamento al 5 per mille entro il 30 settembre 2025, versando un importo pari a 250 euro, tramite modello F24 ELIDE – codice tributo 8115 (Risoluzione 42/E del 1° giugno 2018Apre in una nuova scheda).
Entro il 20 aprile 2025, il Ministero pubblica sul proprio sito web l’elenco degli enti che risultano iscritti entro la data del 10 aprile 2025 termine ordinario, ai sensi dell’articolo 3 del d.P.C.M. 23 luglio 2020.
Le ODV e APS coinvolte nel processo di trasmigrazione al RUNTS che sono già inclusi nell’elenco permanente di cui all’art. 8 del D.P.C.M. 23 luglio 2020 saranno considerati accreditati al beneficio anche per l’anno 2025 a prescindere dalla data in cui ottengano il provvedimento di iscrizione nel RUNTS.
Fermo quanto innanzi precisato si invitano i medesimi enti, non appena ottengano il provvedimento di iscrizione al RUNTS all’esito della trasmigrazione, ad entrare in piattaforma RUNTS, e compilare l’apposita pratica di “Cinque per mille” barrando il campo “Accreditamento del 5/1000” e inserendo l’IBAN per l’accredito al beneficio.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali pubblica, entro il 31 dicembre 2025, sul proprio sito l’elenco complessivo degli enti ammessi e quello degli enti esclusi, comprendenti gli enti accreditati nello stesso esercizio finanziario e quelli già accreditati negli esercizi finanziari precedenti.
Entro il settimo mese successivo a quello di scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate pubblica gli elenchi degli enti ammessi ed esclusi dal beneficio, con l’indicazione delle scelte attribuite e dei relativi importi determinati.